🎯 Tutela dei pensionati e pignorabilità delle pensioni: per la Corte Costituzionale sono meritevoli di massima garanzia

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Il recente intervento della Corte Costituzionale, con sentenza 31/01/2019, n.12, ci dà l’occasione per tornare su un tema di particolare attualità: la pignorabilità delle pensioni.

Ci è stato più volte domandato come calcolare, in base alle ultime disposizioni di legge, l’ammontare di pensione che i creditori possono aggredire, quale quota di pensione è intoccabile e, soprattutto, a partire da quale data si applica il limite minimo di impignorabilità.

Come noto la pensione, al pari dello stipendio, è pignorabile solo per la quota di 1/5 (20%) di essa.

Ma la quota di pensione che il creditore può acquisire varia in base alla data del pignoramento.

Fino al 27 giugno 2015, il 20% della quota pignorabile veniva calcolato sull’intero importo della pensione netta percepita.

Ma, come già ricordato in un precedente articolo, a far data dal 27 giugno 2015, il decreto legge numero 82/2015 ha previsto una specifica tutela in favore dei pensionati che subiscono il pignoramento della propria pensione, introducendo un limite minimo di pensione di 698,75 euro, al di sotto del quale ogni pensione è intoccabile.

 

Come è stato individuato il limite minimo per le pensioni?

L’importo minimo è stato determinato dal legislatore: esso corrisponde ad 1,5 volte l’assegno sociale, che è quella prestazione erogata a persone di almeno 67 anni di età ed un reddito annuo pari, al massimo, a 5.977,79 euro, oppure  a 11.955,58 euro se il soggetto è coniugato.

Essendo l’importo dell’assegno sociale, per il 2020, pari ad euro 459,83 euro (somma aggiornata annualmente), esso, aumentato del 50% ossia 229,92, assomma alla cifra di euro 689,75 (459,83 + il 50% di 459,83 ossia 229,92 = 698,75).

 

La  quota minima impignorabile si applica a tutte le pensioni?

Il decreto legge prevedeva che questa tutela non si applicasse ai pignoramenti già iniziati alla data di entrata in vigore del decreto, il fatidico 27 giugno 2015.

Con la conseguenza che chi aveva subito un pignoramento entro quella data si è trovato a vedersi aggredito l’intero quinto della propria pensione.

Proprio su questo punto è intervenuta la Corte Costituzionale, con sentenza 31/01/2019, n.12, dichiarando l’incostituzionalità di tale discriminazione e stabilendo che i nuovi e più favorevoli limiti si applicano anche alle procedure esecutive ed ai pignoramenti pendenti, cioè già in corso, alla data di entrata in vigore del decreto legge 82/2015 alla data del 27 giugno 2015.

La Corte ha infatti ritenuto che la previsione di un diverso regime temporale per le procedure pendenti alla data di entrata in vigore della legge, rispetto a quelle instaurate successivamente, è incompatibile con l’esigenza di garantire la tutela del pensionato che fruisce dell’accredito sulla prestazione pensionistica sul proprio conto corrente, e viola il principio di uguaglianza di cui all’articolo 3 della nostra Costituzione.

Pertanto il nuovo e più favorevole regime di impignorabilità degli emolumenti pensionistici (articolo 545, comma 8, del codice di procedura civile) deve applicarsi anche alle procedure esecutive pendenti alla data del 27 giugno 2015.

 

Ma allora come faccio a capire quale è la quota di pensione “impignorabile”?

Ci è stato più volte domandato come calcolare, in base alle nuove disposizioni, la quota di pensione che i creditori potrebbero aggredire e quale parte, invece, è intoccabile.

Per rispondere a questa domanda occorre anzitutto prendere in considerazione la data del pignoramento.

Infatti:

  1. Se il pignoramento si è concluso prima del 27 giugno 2015, il creditore può legittimamente pignorare il 20% (1/5) dell’intera pensione netta percepita.
  1. Se invece il pignoramento è stato azionato entro la data del 27 giugno 2015 (o successivamente), il creditore dovrà prima decurtare il c.d. minimo vitale, cioè la somma di euro 698,75, e solo dopo potrà legittimamente pignorare il 20% (1/5), calcolato solo sulla residua parte.

Solo sulla restante parte sarà calcolato il 20% pignorabile.

In questo secondo caso, per calcolare la percentuale pignorabile, si deve quindi detrarre dalla pensione netta percepita il cosiddetto “minimo vitale”, determinato appunto in euro 698,75.

Così ottenuta la base di  euro  698,75, la nuova disciplina ha dunque previsto che:

  • Le pensioni di importo pari o inferiore a questa soglia sono intoccabili da parte dei creditori, che non potranno in nessun modo aggredirle.
  • Le pensioni che superano la base di euro 698,75, potranno essere pignorate, ma solo per la quota eccedente tale somma e unicamente nella misura di un quinto (20%) del residuo.

 

Contributo a cura dell’ avv. Livia Iannicelli