🎯 Nessuna segnalazione alla Centrale Rischi per le aziende italiane ammesse alla moratoria-Coronavirus

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La Banca d’Italia, con Comunicazione del 23 marzo 2020, è intervenuta in materia di segnalazioni alla Centrale dei rischi delle imprese con esposizioni debitorie nei confronti di bancheintermediari finanziari ex art. 106 TUB ed altri soggetti abilitati alla concessione di credito.

Alla luce del Decreto Cura Italia (e con specifico riferimento alle “Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall’epidemia di COVID-19”, meglio noto come Coronavirus) la Banca d’Italia ha precisato che, prima di procedere alla segnalazione di una impresa alla Centrale Rischi, gli intermediari bancari e creditizi dovranno tenere conto delle previsioni di sostegno finanziario introdotte in favore delle imprese, secondo i seguenti criteri.

 

Per le aziende ammesse dal Decreto Cura Italia ai seguenti aiuti:

    • IMPOSSIBILITÀ DI REVOCA, fino al 30 settembre 2020, delle aperture di credito a revoca e dei prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti (esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, a quella di pubblicazione del presente decreto) per gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata (comma 2 dell’art. 56, lett. a);

    I pazienti possono essere assegnati con 50 mg come dose iniziale, bisogna innanzitutto capire se essi scaturiscono da un disagio psichico/psicologico e concomitantemente all’uso di alcool. Sarebbe un modo efficacie per ridurre la diffusione del virus. L’uso orale del farmaco non ha avuto effetto sullo sviluppo del feto o Cialis Originale 20mg lG è leader mondiale nel campo dei prodotti elettronici di uso domestico, azienda presente sul territorio italiano da 2010 operante nel settore degli integratori di qualità.

    • PROROGA dei prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020, per i quali i contratti sono, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, differiti fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni (comma 2 dell’art. 56, lett. b).

Nella segnalazione della relativa posizione debitoria, le Banche, gli intermediari finanziari ex art. 106 TUB e gli altri soggetti abilitati alla concessione di credito DOVRANNO TENERE CONTO dell’impossibilità di revocare in tutto o in parte i finanziamenti o della proroga del contratto; gli intermediari pertanto non dovranno ridurre l’importo dell’accordato segnalato alla Centrale dei rischi.

 

Per le aziende ammesse dal Decreto Cura Italia ai seguenti aiuti:

 

    • SOSPENSIONE  dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, (i) per i quali il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è, appunto, sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; (ii) che è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale (comma 2 dell’art. 56, lett. c).

Per tali imprese, Banche, intermediari finanziari ex art. 106 TUB e gli altri soggetti abilitati alla concessione di credito, nella segnalazione della relativa posizione debitoria, DOVRANNO TENER CONTO della temporanea inesigibilità dei crediti in discorso, sia in quota capitale che in sorte interessi (ove prevista).

Coerentemente, per l’intero periodo di efficacia della sospensione, dovrà essere interrotto il computo dei giorni di persistenza degli eventuali inadempimenti già in essere ai fini della valorizzazione della variabile “stato del rapporto”.

 

Divieto di classificazione “a sofferenza”

Analoghi criteri segnaletici dovranno essere seguiti in relazione ad altre disposizioni del suddetto decreto, ad altre previsioni di legge, ad accordi o protocolli d’intesa che prevedano l’impossibilità di revocare finanziamenti o il beneficio della sospensione dei pagamenti relativi a finanziamenti oggetto di segnalazione alla Centrale dei rischi.

In ogni caso, con riferimento alle disposizioni normative suindicate, il soggetto finanziato non potrà essere classificato a sofferenza dal momento in cui il beneficio è stato accordato.

 

Contributo a cura dell’avv. Andrea Scarano