🎯 Preoccupazioni per i Debiti a seguito dell’ Emergenza-Coronavirus: cosa aspettarsi e come comportarsi

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Stiamo ricevendo in questi giorni sul nostro Blog, specie a causa del particolare momento che stiamo attraversando per l’emergenza Coronavirus (o Covid, che dir si voglia), molte richieste di chiarimenti circa i rischi e pericoli per il Contraente Debole, rispetto alle procedure esecutive ed in particolare al pignoramento della pensione o dello stipendio.

Ciò a maggior ragione in questo tribolato periodo emergenziale e nell’attesa delle misure previste dal Governo, nel cosiddetto Decreto Aprile, che potrebbe prevedere l’approvazione, tra l’altro, della sospensione dei pignoramenti dei conti correnti e del quinto dello stipendio, oltre al blocco degli avvisi bonari e degli accertamenti.

Ma, aspettando fiduciosamente queste misure, vediamo quali sono le principali domande che ci sono state rivolte e cerchiamo di aiutare a chiarire almeno alcuni dubbi.

 

In quali casi potrei subire un pignoramento?

Anzitutto, occorre chiarire che, perché un creditore possa agire contro di voi con un pignoramento, deve necessariamente esistere un debito nei suoi confronti.

Il debito può a sua volta derivare, per fare alcuni esempi, dal mancato pagamento delle rate di un prestito, di un finanziamento, di un mutuo, di una cessione del quinto oppure da una cartella esattoriale.

In tali casi il creditore, per poter recuperare le somme a lui ancora dovute, deve prima “avere in mano” un titolo valido: spesso si tratta di un “Decreto Ingiuntivo”.

 

Quando, e come, si arriva a subire un pignoramento dello stipendio o della pensione?

 Nel caso del Decreto ingiuntivo, il creditore deve depositare un ricorso presso il Tribunale, che valuterà i presupposti per l’emanazione del Decreto della documentazione presentata dalla banca (o, comunque, dal creditore).

Ottenuto il Decreto Ingiuntivo, il creditore procederà, dapprima, alla notifica (cioè alla relativa comunicazione) al debitore.

Il debitore potrà “opporsi” al decreto entro 40 giorni da tale notifica, attraverso un atto contenente le proprie difese, che verrà depositato dal proprio avvocato presso il Tribunale che ha emesso il Decreto.

A seguire si apre un giudizio vero e proprio, per valutare se il denaro richiesto è realmente dovuto ed in quale misura.

Quindi, la nostra prima raccomandazione è…occhio alle notifiche! Il rispetto dei termini, in questi casi, è essenziale e fa tutta la differenza del mondo!

 

Cosa accade se non presento opposizione?

Se il termine di 40 giorni decorre senza che il debitore si sia opposto, il creditore – spesso una banca, una società finanziaria, una società di recupero crediti oppure l’ex Equitalia o l’Agenzia delle Entrate – può agire in via esecutiva, cioè diretta, per riscuotere il proprio credito verso il debitore.

Per poter procedere con l’azione esecutiva, il creditore provvede dapprima a comunicare (notificare) al debitore un “atto di precetto”.

In caso di mancata opposizione ad esso (da farsi entro 20 giorni, quindi anche in tal caso attenzione ai termini!), la banca (o il creditore) può procedere con il tanto temuto pignoramento.

Ricordiamo, a noi non esperti del settore, che il pignoramento è il primo atto della cosiddetta azione esecutiva: vale a dire l’azione posta in essere dal creditore (Banca, ex Equitalia, Agenzia delle Entrate), per la materiale apprensione delle somme nei confronti del debitore.

 

Cos’è il pignoramento della pensione o dello stipendio? Come avviene?

 Il pignoramento della pensione, così come il pignoramento dello stipendio o del TFR (trattamento di fine rapporto), è una forma particolare di pignoramento, rientrante nel “pignoramento presso terzi”.

È detto presso terzi perché avviene non direttamente verso i beni del debitore (casa di proprietà, auto), ma nei confronti di terzi soggetti (INPS, datore di lavoro, banca) nei confronti dei quali il debitore ha un proprio credito personale (stipendio, pensione).

Spesso accade infatti che il debitore possieda un’entrata economica derivante da altri soggetti (“terzi“ rispetto al debitore), quali ad es. pensione dall’INPS, stipendio o retribuzione dal datore di lavoro (pubblico o privato che sia), oppure che abbia un conto corrente a lui intestato.

In tali casi, il creditore può rivolgere le proprie richieste direttamente ai “terzi”, imponendo all’INPS o al datore di lavoro di non versare tutti i soldi al pensionato o al dipendente, ma una quota di essi direttamente al creditore stesso.

Il pignoramento della pensione consiste dunque nel materiale incameramento, da parte del creditore, dei crediti che il debitore vanta nei confronti di altri soggetti (soggetti “terzi” rispetto al debitore, ecco perché si parla di pignoramento “presso terzi”) ed avviene mediante un’apposita notifica all’INPS (nel caso della pensione), oppure alla banca (nel caso si voglia “aggredire” il conto corrente del debitore).

Con la notifica del pignoramento al “terzo”, il creditore ottiene pertanto la materiale apprensione dello stipendio o della pensione.

 

Il creditore può pignorare l’intera pensione o solo una quota di essa ?

Come noto la pensione, al pari dello stipendio, è pignorabile solo per la quota di 1/5 (20%) di essa.

Ma la quota di pensione che il creditore può acquisire varia in base alla data del pignoramento.

Fino al 27 giugno 2015, il 20% della quota pignorabile veniva calcolato sull’intero importo della pensione netta percepita.

Ma, come già ricordato in un precedente articolo, a far data dal 27 giugno 2015, il decreto legge numero 82/2015 ha previsto una specifica tutela in favore dei pensionati che subiscono il pignoramento della propria pensione, introducendo un limite minimo di pensione di 698,75 euroal di sotto del quale ogni pensione è intoccabile.

Inoltre, come da noi sottolineato, la Corte Costituzionale, con sentenza 31/01/2019, n.12, ha stabilito che i nuovi e più favorevoli limiti si applicano anche alle procedure esecutive e pignoramenti pendenti, cioè già in corso, alla data di entrata in vigore del decreto legge 82/2015 alla data del 27 giugno 2015.

 

La mia pensione è superiore a 698,75 euro: come faccio a calcolare la quota di pensione che possono pignorarmi?

Per rispondere a questa domanda, prendiamo come esempio un pignoramento eseguito su una pensione netta di euro 1.000:

  • Pignoramento concluso prima del 27 giugno 2015

Se il pignoramento si è concluso prima del 27 giugno 2015, il creditore può legittimamente pignorare un quinto (1/5) dell’intera pensione netta percepita, vale a dire 200 euro (il 20% di 1.000).

 

  • Pignoramento concluso dopo il 27 giugno 2015

Se invece il pignoramento è stato azionato entro la data del 27 giugno 2015, il creditore può legittimamente pignorare il 20% (1/5) di 1.000 euro, ma dovrà prima decurtare il c.d. minimo vitale, cioè la somma di euro 698,75. Solo sulla restante parte sarà calcolato il quinto pignorabile.

Pertanto, sempre ipotizzando una pensione netta percepita di euro 1.000, si potrà calcolare la base pignorabile con questa semplice operazione:

 

  1. calcolo della base di pensione pignorabile: 1.000 – 698,75 = 301,25 euro

 

  1. calcolo della quota pignorabile: 20% (1/5) di 301,25 = 60,25 euro

 

Dunque, nel nostro esempio, il pignoramento consentito su di una pensione di 1.000 euro potrebbe essere ad ogni modo non superiore ad euro 60,25 euro al mese, con un significativo risparmio rispetto alla precedente normativa.

 

 In conclusione, alcuni consigli:

  • Prestare massima attenzione agli atti notificati;
  • Non “far finta di niente se si dovesse ricevere una notifica di un atto giudiziario, ma di sottoporlo immediatamente ad un legale esperto della materia;
  • Ritirare senza alcun indugio gli atti notificati e anche le cosiddette “giacenze”, cioè quegli avvisi con cui il portalettere (il postino) vi avvisa di non avervi trovato in casa, perché in caso di mancato ritiro entro 10 giorni, si considerano perfezionate e valide a tutti gli effetti.

 

Contributo a cura dell’ avv. Andrea Scarano