🎯 L’impignorabilitĂ  dell’assegno sociale: i nuovi limiti

Finalmente viene riconosciuto a tutti i pensionati che è assolutamente impignorabile quella parte della pensione necessaria al sostentamento, il cd. “minimo vitale”. La somma è identica per tutti e corrisponde alla misura massima mensile dell’assegno sociale aumentato della metà.

Infatti, il legislatore nel 2015, con il d. l. n. 83, ha ancorato a questo parametro l’importo che non può essere aggredito dai creditori per le somme dovute a titolo di pensione INPS, di indennità che sostituiscono la pensione o altri assegni di quiescenza, la cui quantificazione era prima affidata all’interpretazione del giudice.

Solo la parte eccedente alla somma costituita dall’assegno sociale più la metà è pignorabile, ma nei limiti legali di un quinto. Pertanto, poiché per il 2015 l’assegno sociale ammonta a € 448,51 mensili il pignoramento può avere ad oggetto solo l’eccedenza rispetto ad € 672,76 e solo per un quinto dell’importo. Di conseguenza, la pensione che non raggiunge questa cifra non potrà essere pignorata.

Tra assegno sociale e minimo vitale: i nuovi limiti

Nuovi limiti al minimo vitale non pignorabile vengono introdotti anche per gli stipendi e le pensioni accreditati sul conto corrente bancario o postale. Questi limiti sono diversi a seconda della data di accredito:

  • se le somme sono state accreditate in data anteriore al pignoramento, possono essere pignorate per l’importo eccedente il triplo dell’assegno sociale;
  • se l’accredito è avvenuto alla stessa data del pignoramento o successiva, le somme possono essere pignorate nei limiti previsti dalla legge o nella misura concessa dal giudice, ma comunque mai oltre il quinto.

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A conferma della volontà del legislatore di tutelare i pensionati e di assicurare parità di trattamento, la riforma regolamenta anche l’eventualità che il creditore agisca in violazione di questi limiti, andando a pignorare somme superiori a quelle consentite, di fatto impignorabili. Il pignoramento si considera parzialmente inefficace, per la parte che eccede i limiti prefissati, e l’inefficacia potrà essere rilevata anche d’ufficio dal giudice dell’esecuzione.

 

contributo a cura dell’Avv. Andrea Scarano